Una cittadina chiedeva all'INPS il pagamento di ratei arretrati della pensione di reversibilità. Durante il processo d'appello, il suo avvocato veniva sospeso dall'albo, causando l'interruzione del processo. La causa veniva riassunta oltre il termine semestrale previsto dalla legge. La Corte di Cassazione ha confermato l'estinzione del giudizio, stabilendo un principio fondamentale: in caso di sospensione temporanea dell'avvocato, il termine per riavviare la causa decorre dalla fine del periodo di sospensione. È l'avvocato stesso, una volta tornato in funzione, ad avere l'onere di riassumere il processo, senza che sia necessaria una comunicazione formale alla parte assistita. La tardiva riassunzione ha quindi comportato la perdita definitiva della causa per la cittadina.
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