L'Agenzia delle Entrate ha emesso un accertamento fiscale contro una contribuente per il 2007, basato sui movimenti bancari. La contribuente ha contestato la presunzione di reddito da prelievi bancari. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha confermato la legittimità della difesa della contribuente in appello. Soprattutto, ha ribadito l'illegittimità costituzionale della norma che permetteva di presumere reddito dai prelievi ingiustificati, applicando retroattivamente la sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014. I versamenti, invece, restano presunzioni di compenso se non giustificati, ma l'onere della prova spetta all'Amministrazione.
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