Un noto istituto bancario ha richiesto il rimborso crediti d'imposta IRPEG maturati nel 1984. L'Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso, sostenendo che la successiva adesione della banca a un condono fiscale per un avviso di accertamento relativo allo stesso anno precludesse la restituzione delle somme. La banca ha contestato tale visione, affermando che il credito era estraneo alla lite oggetto di definizione agevolata. Dopo diversi gradi di giudizio e un rinvio dalla Cassazione, la Corte ha emesso un'ordinanza interlocutoria ravvisando la particolare rilevanza della questione, disponendo la trattazione in pubblica udienza per chiarire i limiti della non ripetibilità dei versamenti in presenza di crediti preesistenti.
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