Un cittadino ha richiesto l'indennizzo per detenzione inumana ai sensi dell'art. 35-ter O.P. a causa delle condizioni degradanti subite durante un periodo di carcerazione. Il Tribunale di Palermo aveva inizialmente rigettato la domanda, portando il ricorrente a rivolgersi alla Corte di Cassazione. Durante l'esame del ricorso, è emerso un vizio procedurale: la notifica dell'atto al Ministero della Giustizia non era stata eseguita correttamente e l'amministrazione non si era costituita in giudizio. Con l'ordinanza n. 3403/2023, la Suprema Corte ha sospeso la decisione nel merito, ordinando la rinnovazione della notifica presso l'Avvocatura Generale dello Stato entro trenta giorni. Tale passaggio è indispensabile per garantire la validità del processo e il rispetto del diritto di difesa dell'ente pubblico coinvolto.
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