Un automobilista ha impugnato otto verbali per eccesso di velocità elevati dalla Polizia Municipale tramite un dispositivo fisso posizionato lungo una strada provinciale. Il Comune ha difeso la validità delle sanzioni richiamando l'autorizzazione contenuta in un decreto del Prefetto. Il Tribunale ha annullato i verbali rilevando che la strada era priva di una banchina idonea per la sosta di emergenza e il transito pedonale. Per questo motivo il tratto stradale non si poteva classificare come strada extraurbana secondaria. La Corte di Cassazione ha confermato l'annullamento delle multe, stabilendo l'illegittimità autovelox banchina se la sede stradale non presenta le dimensioni minime prescritte dalla legge su tutto il percorso. Senza la banchina idonea, il decreto del Prefetto risulta viziato e la rilevazione automatica a distanza non è consentita.
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