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Art. 3-bis Codice Penale — Anno 2022

Altri anni per Art. 3-bis Codice Penale

Frode informatica: quando l’accesso abusivo supera l’uso indebito di carte
Un individuo è stato condannato per frode informatica e uso abusivo di carta di pagamento altrui, avendo trasferito somme su un conto-gioco. La difesa ha contestato la mancanza di prove e l'assenza della persona offesa. La Corte di Cassazione ha chiarito la distinzione tra frode informatica e indebito utilizzo di carte di credito. Ha stabilito che l'accesso abusivo a un sistema bancario con una carta falsificata o un codice carpito per trasferire fondi costituisce frode informatica. La Corte ha annullato la condanna per l'uso abusivo della carta, ritenendo il fatto insussistente, e ha rinviato il caso alla Corte d'Appello per ricalcolare la pena relativa alla sola frode informatica.
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Estorsione con metodo mafioso: il finto debito non evita il carcere
Il caso riguarda un uomo accusato di concorso in tentata estorsione con metodo mafioso e porto abusivo di armi. L'imputato aveva accompagnato in scooter l'autore materiale della minaccia presso un ristorante. La difesa sosteneva che si trattasse solo del recupero di un debito per una fornitura di pesce e che la custodia in carcere fosse sproporzionata dopo tre anni dai fatti. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'estorsione con metodo mafioso scatta quando la minaccia evoca la forza di un clan, creando un forte assoggettamento nella vittima, a prescindere dall'effettiva appartenenza mafiosa del colpevole. Inoltre, il semplice decorso del tempo non cancella la pericolosità sociale dell'indagato, confermando così la necessità della custodia cautelare in carcere.
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Ricettazione di carte di credito: il possesso ingiustificato condanna
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto condannato per concorso in utilizzo indebito e ricettazione di carte di credito, portafogli e un cellulare intestati a terzi. La difesa contestava la mancanza di prove sulla provenienza illecita dei beni. I giudici hanno chiarito che il reato di ricettazione di carte di credito si configura anche con il dolo eventuale. La prova della provenienza furtiva può infatti desumersi dalla natura stessa dei beni e dall'assenza di una giustificazione credibile sul loro possesso. Poiché l'imputato ha usato ripetutamente le carte insieme a un complice per acquisti comuni, è stato confermato il concorso pieno nel reato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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