Il Ricorrente ha impugnato l'ordinanza che negava la retrodatazione dei termini di custodia cautelare per un reato di associazione finalizzata al narcotraffico, contestatogli mentre era già detenuto per porto d'armi. La difesa invocava la contestazione a catena, sostenendo che i due reati fossero connessi e desumibili dagli stessi atti originari. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che non vi era alcuna connessione teleologica tra il porto d'armi e il reato associativo, trattandosi di fatti autonomi. Inoltre, gli elementi per contestare l'associazione a delinquere sono emersi solo grazie a indagini successive e più complesse, escludendo la desumibilità originaria degli atti. Di conseguenza, non si applica la retrodatazione dei termini di custodia.
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