Un Ente Pubblico riceveva avvisi di accertamento per imposte comunali arretrate e concordava una definizione agevolata nel 2003, pagando solo la prima rata. Nel 2011 l'agente della riscossione notificava la cartella di pagamento per il debito residuo milionario. Il contribuente eccepiva la decadenza riscossione tributi per tardività della notifica. I giudici di merito ritenevano invece l'accordo una ricognizione di debito soggetta a prescrizione ordinaria e interrotta da semplici solleciti. La Corte di Cassazione ha ribaltato il verdetto, stabilendo che la definizione agevolata non muta la natura del tributo locale. L'amministrazione deve rispettare i termini perentori di legge e i solleciti non interrompono il termine decadenziale, annullando definitivamente la pretesa.
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