Due membri di un ente di gestione collettiva impugnano la delibera assembleare che li ha revocati dalla carica di amministratori. Lo statuto dell'ente prevedeva una clausola compromissoria che imponeva di risolvere le liti tramite arbitrato entro venti giorni. I ricorrenti si rivolgono invece al giudice ordinario dopo diversi anni, sostenendo che una successiva modifica statutaria avesse eliminato tale vincolo. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici confermano che la clausola compromissoria era pienamente operante al momento dei fatti e che il termine di decadenza di venti giorni era ormai ampiamente scaduto. La successiva modifica dello statuto non ha l'effetto di riaprire i termini per impugnare una decisione passata.
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