La Corte di Cassazione chiarisce la natura del termine di cinque anni per la richiesta della pensione di reversibilità previsto da un ente previdenziale privato. La Corte ha stabilito che non si tratta di un termine di prescrizione, ma di un termine di decadenza che incide solo sulla decorrenza delle somme arretrate. Se la domanda viene presentata oltre i cinque anni dal decesso, il diritto alla pensione non si estingue, ma i pagamenti decorrono dalla data della domanda e non dal decesso, con diritto a una somma forfettaria per il periodo precedente. L'appello della vedova è stato quindi respinto.
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