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Art. 2964 Codice Civile — Anno 2022

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Altri anni per Art. 2964 Codice Civile

Estinzione del giudizio tributario: il Fisco riscuote comunque
L'Azienda riceveva avvisi di recupero per crediti d'imposta indebiti. Dopo alterne vicende giudiziarie, la Cassazione annullava la decisione d'appello con rinvio. Nessuna parte riassumeva la causa nei termini, determinando l'estinzione del giudizio tributario. L'Amministrazione Finanziaria notificava quindi le cartelle di pagamento. L'Azienda eccepiva la decadenza del potere di riscossione e chiedeva la definizione agevolata. La Cassazione ha stabilito che l'estinzione del giudizio tributario rende definitivo l'atto impositivo originario. Di conseguenza, il termine di decadenza per notificare la cartella inizia a decorrere solo dalla data di estinzione del processo. Inoltre, ha negato la definizione agevolata poiché le cartelle erano meri atti di esazione e non impositivi. L'Amministrazione Finanziaria vince il ricorso.
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Impugnazione del licenziamento: errore di rito e salvezza dei diritti
Una lavoratrice ha proposto l'impugnazione del licenziamento prima in via stragiudiziale e poi con ricorso giudiziale. Tuttavia, il primo ricorso è stato dichiarato inammissibile per un errore di rito, essendo stato scelto il rito Fornero anziché quello ordinario previsto per le tutele crescenti. La Corte d'Appello ha ritenuto tardivo il successivo ricorso ordinario, dichiarando la decadenza della lavoratrice. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che anche un ricorso inammissibile per errore di rito impedisce la decadenza. L'atto dimostra infatti la chiara volontà di contestare il provvedimento e di instaurare un giudizio. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Agevolazioni prima casa: residenza anagrafica batte dimora di fatto
Un contribuente ha acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa, ma non ha trasferito la propria residenza anagrafica nel Comune entro il termine di diciotto mesi previsto dalla legge. L'Amministrazione Finanziaria ha quindi revocato i benefici, richiedendo l'imposta di registro ordinaria. Il contribuente ha impugnato l'atto sostenendo di aver trasferito la dimora di fatto e di lavorare in quel Comune. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che solo il trasferimento della residenza anagrafica entro i termini evita la decadenza, salvo casi di forza maggiore sopravvenuta. Inoltre, l'attività lavorativa come criterio alternativo deve essere espressamente dichiarata nell'atto notarile di acquisto. Di conseguenza, il contribuente perde definitivamente le agevolazioni prima casa e deve pagare le imposte ordinarie e le spese di giudizio.
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