Un contribuente ha acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa, ma non ha trasferito la propria residenza anagrafica nel Comune entro il termine di diciotto mesi previsto dalla legge. L'Amministrazione Finanziaria ha quindi revocato i benefici, richiedendo l'imposta di registro ordinaria. Il contribuente ha impugnato l'atto sostenendo di aver trasferito la dimora di fatto e di lavorare in quel Comune. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che solo il trasferimento della residenza anagrafica entro i termini evita la decadenza, salvo casi di forza maggiore sopravvenuta. Inoltre, l'attività lavorativa come criterio alternativo deve essere espressamente dichiarata nell'atto notarile di acquisto. Di conseguenza, il contribuente perde definitivamente le agevolazioni prima casa e deve pagare le imposte ordinarie e le spese di giudizio.
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