Un lavoratore ha richiesto all'ente previdenziale l'accesso alla pensione di anzianità in deroga riservata a chi conclude la mobilità. Il richiedente ha compiuto l'età anagrafica richiesta il 18 agosto 2010, mentre l'indennità di mobilità si era conclusa l'8 agosto 2010. Il lavoratore sosteneva che il calcolo del diritto dovesse avvenire per mesi interi, considerando valido l'intero mese di agosto. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che i termini previdenziali si computano a giorni effettivi e non a mesi. Il compimento del requisito anagrafico dieci giorni dopo la fine della mobilità esclude definitivamente il diritto al beneficio pensionistico agevolato.
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