Un condannato si oppone alla negazione di una misura alternativa al carcere, sostenendo di essere stato dichiarato irreperibile a causa di un banale errore nel numero civico del suo indirizzo. La Corte di Cassazione ha però respinto il ricorso. I giudici hanno chiarito che la dichiarazione di irreperibilità del condannato era legittima, perché basata non solo sull'indirizzo, ma anche sulla completezza delle ricerche effettuate e sul precedente disinteresse della persona verso le convocazioni dei servizi sociali. L'appello è stato dichiarato inammissibile perché si concentrava su un dettaglio minore senza contestare le ragioni sostanziali della decisione.
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