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Art. 2953 Codice Civile — Sezione Prima Penale

Altri anni per Art. 2953 Codice Civile

Revoca del sequestro conservativo negata all’erede
Un uomo condannato in via definitiva per truffa aveva acquistato un immobile con proventi societari illeciti, intestandolo formalmente al figlio. L'immobile era stato sottoposto a sequestro a garanzia dei risarcimenti dovuti alla parte civile. Il figlio ha chiesto al giudice dell'esecuzione la revoca del sequestro conservativo, sostenendo di essere l'effettivo proprietario e asserendo la prescrizione del debito risarcitorio a seguito del fallimento del padre. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del figlio. I giudici hanno chiarito che l'intestazione formale non cancella la reale disponibilità del bene in capo al condannato. Inoltre, il fallimento del debitore non estingue la pretesa risarcitoria della vittima. Chi richiede la revoca del sequestro conservativo deve documentare con precisione la cessazione definitiva del credito garantito, onere non soddisfatto nel caso di specie.
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Sequestro conservativo: lo schermo societario non salva i beni
Una società terza ha chiesto la restituzione di alcuni immobili sottoposti a sequestro preventivo, poi convertito in sequestro conservativo. I beni erano stati sottratti al fallimento di un'altra impresa dall'amministratore di fatto, che usava la società terza come schermo fittizio. Nonostante la successiva prescrizione del reato di bancarotta, la Cassazione ha rigettato il ricorso della società terza. La Corte ha stabilito che il sequestro conservativo resta valido per garantire il risarcimento dei danni civili, confermato in via definitiva. Non rileva l'intestazione formale dei beni se l'imputato ne aveva la reale disponibilità. Inoltre, la conversione del sequestro non richiede il coinvolgimento preventivo del terzo, che può difendersi successivamente.
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Revoca sospensione condizionale per mancato risarcimento
La Corte di Cassazione conferma la revoca della sospensione condizionale della pena a una donna che non aveva pagato la provvisionale disposta in sentenza. La Corte chiarisce che il mancato pagamento, salvo prova di un'impossibilità assoluta e incolpevole, dimostra l'assenza di resipiscenza e giustifica la revoca del beneficio, a prescindere dalla prescrizione del credito civile.
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