Il Contribuente ha impugnato un avviso di intimazione di pagamento per cartelle esattoriali relative a crediti IVA, eccependo la prescrizione quinquennale. I giudici di merito hanno accolto il ricorso del Contribuente. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo l'applicazione del termine ordinario decennale. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che la prescrizione crediti erariali, come l'IVA, è decennale e non quinquennale, poiché l'obbligazione tributaria ha carattere autonomo e unitario per ciascun anno d'imposta e non costituisce una prestazione periodica. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte per un nuovo esame che verifichi anche eventuali atti interruttivi e sospensioni di legge.
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