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Art. 2952 Codice Civile — Sezione Sesta Civile

Altri anni per Art. 2952 Codice Civile

Violazione del contraddittorio: vince il calciatore
Un calciatore dilettante, ferito durante una partita, ha chiesto il risarcimento dei danni all'associazione sportiva, la quale ha chiamato in causa la propria assicurazione. In appello, il Tribunale ha erroneamente dichiarato il danneggiato contumace, nonostante si fosse regolarmente costituito, e ha ribaltato la sentenza di primo grado. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del calciatore, rilevando una grave violazione del contraddittorio. La Suprema Corte ha chiarito che l'erronea dichiarazione di contumacia impedisce il pieno esercizio del diritto di difesa durante tutto lo svolgimento del processo. Di conseguenza, la sentenza è stata annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro in diversa composizione per un nuovo esame del caso.
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Responsabilità professionale dell’avvocato: errore e condanna
Una cliente ha citato in giudizio il proprio legale chiedendo il risarcimento dei danni dovuti a negligenza professionale. L'avvocato non aveva inviato una formale richiesta di risarcimento all'assicurazione, facendo così scadere il termine di prescrizione biennale. La Corte d'Appello ha confermato la responsabilità professionale dell'avvocato, ritenendo che le semplici trattative verbali non interrompano la prescrizione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del professionista per gravi difetti di forma e per aver richiesto un inammissibile riesame dei fatti. Di conseguenza, l'avvocato perde definitivamente la causa, deve risarcire la cliente e pagare le spese processuali.
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Estinzione Mutuo e Premio Assicurativo: la Prescrizione è 10 Anni
Un cliente estingue anticipatamente un finanziamento a cui era collegata una polizza vita, pagata in un'unica soluzione. Anni dopo, chiede alla compagnia la restituzione della parte di premio non goduta. L'assicurazione rifiuta, sostenendo che il diritto si è estinto per la prescrizione breve di due anni. La Corte di Cassazione stabilisce un principio fondamentale sulla prescrizione restituzione premio assicurativo: il diritto al rimborso non nasce dal contratto di assicurazione, ma da un pagamento divenuto ingiustificato (indebito). Pertanto, si applica la prescrizione ordinaria di dieci anni, non quella biennale. Il cliente vince la causa.
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