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Art. 295 Codice di Procedura Penale — Sezione Sesta Penale

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Decreto di latitanza: validità e limiti dello sconto di pena
L'Imputato, condannato per traffico di stupefacenti, ha impugnato la sentenza d'appello contestando la legittimità delle ricerche svolte dalle forze dell'ordine e la conseguente emissione del decreto di latitanza a suo carico. La difesa ha inoltre lamentato il mancato riconoscimento dello sconto di pena di un terzo previsto per il rito abbreviato, richiesto a seguito della rimessione nei termini per impugnare la condanna contumaciale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che le ricerche per la latitanza non richiedono verifiche all'estero se mancano indicazioni precise sul domicilio. Inoltre, la restituzione nel termine non comporta automaticamente la riduzione della pena, essendo necessaria una formale richiesta di accesso al giudizio abbreviato. Il ricorrente è stato condannato alle spese e a una sanzione.
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Dichiarazione di latitanza: valida anche se scappi all’estero
L'Imputato è stato condannato per aver promosso e organizzato un'associazione finalizzata al narcotraffico. La difesa ha impugnato la decisione contestando la validità della dichiarazione di latitanza, sostenendo che le ricerche all'estero fossero state omesse nonostante fosse nota la sua dimora in Albania. Ha inoltre contestato l'identificazione vocale tramite intercettazioni telefoniche. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che la dichiarazione di latitanza è valida se le ricerche sul territorio nazionale sono complete e vi è la prova della volontaria sottrazione alla cattura, come emerso dalle intercettazioni in cui l'Imputato veniva avvertito di non rientrare in Italia. Anche l'identificazione vocale è stata ritenuta solida grazie alla perizia fonica unita ad altri elementi indiziari. L'Imputato perde il ricorso e deve pagare le spese processuali.
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