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Art. 295 Codice di Procedura Penale — Anno 2023

Altri anni per Art. 295 Codice di Procedura Penale

Interrogatorio di garanzia per rogatoria: valido anche senza atti
L'Indagata, sottoposta a custodia in carcere per furto in abitazione, ha contestato la validità della misura cautelare. La difesa ha eccepito la nullità dell'atto poiché l'interrogatorio di garanzia per rogatoria era stato eseguito dal giudice delegato senza la preventiva trasmissione degli atti d'indagine da parte del giudice delegante. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno stabilito che l'interrogatorio di garanzia per rogatoria è pienamente valido anche senza la trasmissione del fascicolo delle indagini, purché l'ordinanza cautelare contenga una descrizione dettagliata del fatto, delle prove e delle accuse. Tale descrizione consente infatti al giudice delegato di contestare chiaramente l'addebito all'indagato. Di conseguenza, la misura cautelare resta valida e L'Indagata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Dichiarazione di latitanza errata: salta il processo di condanna
Due imputati stranieri venivano condannati per reati di droga in un processo celebrato in loro assenza. La difesa ha impugnato la condanna contestando l'illegittima dichiarazione di latitanza, poiché non erano state svolte ricerche adeguate e mancava la prova della loro volontaria sottrazione alla giustizia. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la dichiarazione di latitanza richiede l'accertamento rigoroso della volontà dell'imputato di sottrarsi all'arresto. Di conseguenza, l'erronea dichiarazione di latitanza ha travolto l'intero processo. La Suprema Corte ha annullato senza rinvio le sentenze di primo e secondo grado, ordinando la trasmissione degli atti al Giudice dell'udienza preliminare per ricominciare il procedimento da capo.
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Dichiarazione di Latitanza: Fuga all’estero non blocca la condanna
Un uomo, condannato per riciclaggio di auto rubate tra Italia e Marocco, ha impugnato la sentenza sostenendo l'illegittimità della sua dichiarazione di latitanza. Secondo lui, le ricerche per notificargli gli atti erano state incomplete. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio importante: per la validità della dichiarazione di latitanza non serve la prova che l'imputato conoscesse l'ordine di arresto, ma è sufficiente dimostrare, anche tramite presunzioni, la sua volontà di sottrarsi alla giustizia. La sua permanenza in Marocco dopo il sequestro di un'auto e l'arresto dei suoi familiari complici sono stati ritenuti indizi sufficienti a provare la sua scelta di rendersi irreperibile. La condanna è quindi definitiva.
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Dichiarazione di latitanza: condannato anche senza prova di fuga
Un uomo, condannato per traffico di droga, ha impugnato la sentenza sostenendo l'illegittimità della sua **dichiarazione di latitanza**. A suo dire, le ricerche della polizia non erano state approfondite, poiché non avevano investigato in Albania dove i familiari avevano riferito si trovasse. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio importante: per la **dichiarazione di latitanza** non servono ricerche esaustive all'estero. È sufficiente che l'imputato si ponga volontariamente in una condizione di irreperibilità, ad esempio interrompendo bruscamente i contatti dopo l'arresto di un complice. La condanna è stata quindi confermata.
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