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Art. 295 Codice di Procedura Penale — Sezione Quarta Penale

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Decreto di latitanza: validità delle ricerche e condanna
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso di un imputato condannato per associazione finalizzata al narcotraffico e singoli episodi di spaccio. Il ricorrente contestava la validità del decreto di latitanza emesso a suo carico, sostenendo l'assenza di prove sulla sua volontaria sottrazione alla cattura e lamentando la lesione del diritto alla difesa di fiducia. I giudici supremi hanno confermato la legittimità del decreto di latitanza: la polizia giudiziaria aveva svolto ricerche esaustive e non risultavano domicili noti all'estero. La Suprema Corte ha inoltre respinto le doglianze su intercettazioni, identificazione dell'imputato e quantificazione della pena, dichiarando il ricorso inammissibile e condannando il ricorrente al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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Erronea dichiarazione di latitanza: annullata la condanna
L'Imputato era stato condannato per traffico di stupefacenti. Tuttavia, l'intero processo si era svolto in sua assenza sul presupposto che fosse latitante. La Corte di Cassazione ha rilevato un'erronea dichiarazione di latitanza, poiché nel fascicolo processuale mancavano sia il verbale di vane ricerche sia il relativo decreto formale. Di conseguenza, le notifiche degli atti di processo, eseguite unicamente al difensore d'ufficio con cui l'indagato non aveva mai avuto contatti, sono state dichiarate nulle. Questa grave violazione del diritto di difesa ha inficiato la citazione in giudizio. La Suprema Corte ha quindi annullato senza rinvio sia la sentenza d'appello sia quella di primo grado, ordinando la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari per ricominciare il procedimento nel rispetto delle regole.
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Dichiarazione di latitanza: nullità e conseguenze
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un imputato condannato per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. La difesa sosteneva la nullità dell'intero processo a causa di un presunto vizio nella dichiarazione di latitanza. La Corte ha stabilito che tale vizio costituisce una nullità 'intermedia', sanabile se non eccepita tempestivamente, e non una nullità 'assoluta'. La decisione conferma che, ai fini della dichiarazione di latitanza, è sufficiente la prova della volontà di sottrarsi alla giustizia, anche senza la certezza che l'imputato fosse a conoscenza dello specifico mandato di cattura.
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Dichiarazione di latitanza: annullata per vizi
La Corte di Cassazione ha annullato una condanna per traffico di stupefacenti a causa di una illegittima dichiarazione di latitanza. È stato stabilito che, essendo nota la residenza dell'imputato all'estero, le autorità avrebbero dovuto seguire la procedura di notifica internazionale invece di dichiararlo genericamente latitante. Tale errore ha invalidato l'intero processo, violando il diritto di difesa dell'imputato.
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Revisione europea: no senza sentenza CEDU
Un uomo condannato in assenza ha richiesto la revisione europea della sua sentenza, lamentando la violazione del diritto a un equo processo. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, specificando che il rimedio previsto dall'art. 628-bis c.p.p. presuppone inderogabilmente una precedente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) favorevole al ricorrente. Il rimedio non è estensibile ai cosiddetti 'fratelli minori', ovvero soggetti in situazioni analoghe ma privi di una pronuncia diretta della Corte EDU.
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