L'Azienda aveva concordato con i sindacati una riduzione dell'orario di lavoro in cambio della rinuncia dei dipendenti alla retribuzione aggiuntiva per la festività del 4 novembre. Successivamente, il contratto nazionale ha esteso la riduzione dell'orario a tutti i lavoratori, mantenendo però il diritto alla retribuzione della festività. I lavoratori hanno quindi richiesto il pagamento arretrato delle festività. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda, stabilendo che lo scambio originario aveva perso la sua causa concreta. Inoltre, la Corte ha chiarito che la prescrizione dei crediti retributivi non decorre durante il rapporto di lavoro, poiché le riforme legislative del 2012 e del 2015 hanno rimosso la tutela reale forte contro i licenziamenti illegittimi, lasciando il lavoratore in una condizione di timore psicologico.
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