Un contribuente ha impugnato il diniego di autotutela per debiti prescritti, citando in giudizio sia l'Agenzia delle Entrate che l'Agente della Riscossione. La Corte di Cassazione ha stabilito la carenza di legittimazione processuale dell'Agente della Riscossione, poiché la contestazione riguardava l'esistenza stessa del credito tributario, materia di competenza esclusiva dell'ente impositore. Di conseguenza, il ricorso del contribuente nei confronti dell'agente è stato rigettato.
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