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Art. 2940 Codice Civile — Sezione Prima Civile

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Fido di fatto: la Cassazione sulla prescrizione
La Corte di Cassazione si è pronunciata su un complesso caso di diritto bancario, chiarendo aspetti fondamentali del fido di fatto e del suo impatto sulla prescrizione delle azioni di ripetizione dell'indebito. La controversia nasceva dalla richiesta di un correntista di ricalcolare il saldo del proprio conto per addebiti illegittimi, quali interessi anatocistici e usurari. La banca si difendeva eccependo la prescrizione. La Suprema Corte ha confermato che l'esistenza di un fido di fatto, anche in assenza di un contratto scritto, può essere provata con presunzioni, come la tolleranza sistematica degli scoperti. Tale affidamento rende le rimesse 'ripristinatorie' e non 'solutorie', posticipando il decorso della prescrizione alla chiusura del conto. L'ordinanza ha anche precisato le modalità di calcolo dell'usura per la commissione di massimo scoperto e cassato la sentenza d'appello per aver ricalcolato spese non oggetto di una specifica domanda del cliente.
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Debiti prescritti fallimento: non contano più
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 29008/2024, ha stabilito un principio cruciale in tema di debiti prescritti e fallimento. Ha chiarito che i crediti ormai prescritti, e quindi non più esigibili, non devono essere considerati nel calcolo dell'ammontare totale dei debiti per determinare se un'impresa supera la soglia di fallibilità. La Corte ha cassato la sentenza d'appello che, al contrario, aveva incluso tali debiti, sottolineando che la prescrizione estingue il debito ai fini della procedura fallimentare.
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