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Art. 294 Codice di Procedura Civile — Sezione Sesta Civile

Altri anni per Art. 294 Codice di Procedura Civile

Nullità della citazione: l’occupante restituisce ma non paga
Una proprietaria richiede il rilascio di un locale mansarda occupato dall'ex nuora, sostenendo che sia escluso dal contratto di comodato dell'abitazione principale. L'occupante rimane contumace in primo grado e viene condannata al rilascio e al pagamento delle spese. In appello, la donna eccepisce la nullità della citazione per un vizio nell'indicazione del tribunale adito. La Corte d'Appello dichiara la nullità del primo grado ma rigiudica il merito, confermando l'obbligo di rilascio e le spese del doppio grado. La Cassazione, analizzando la nullità della citazione, accoglie parzialmente il ricorso dell'occupante: la nullità degli atti di primo grado rende irripetibili le relative spese processuali, che non possono essere addebitate all'occupante, pur confermando l'obbligo di restituire la mansarda e le spese del secondo grado.
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Notifica dell’atto impositivo: nome assente sul citofono
L'ente di riscossione notificava diversi avvisi fiscali a una società e ai suoi soci. Il messo notificatore dichiarava l'irreperibilità dei destinatari unicamente perché i loro nominativi non comparivano sui campanelli o sulle cassette postali dell'indirizzo di residenza anagrafica. I contribuenti impugnavano gli atti oltre i termini ordinari, lamentando la mancata conoscenza della notifica dell'atto impositivo. I giudici di merito respingevano il ricorso. La Corte di Cassazione ha ribaltato le decisioni precedenti e ha accolto il ricorso dei contribuenti. La Suprema Corte ha chiarito che l'assenza del nome sul citofono non dimostra l'irreperibilità. Il notificatore deve compiere ulteriori ricerche sul posto, interpellando vicini o residenti, prima di considerare irreperibile il destinatario. I contribuenti ottengono quindi la rimessione in termini per contestare le pretese impositive.
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Rimessione in termini negata: disservizio internet non giustifica ritardo
Gli Appellanti hanno impugnato una sentenza, ma hanno notificato l'appello oltre il termine previsto, adducendo un disservizio di connessione internet del loro avvocato. Hanno chiesto la `rimessione in termini`. Inoltre, hanno contestato la `legittimazione attiva` di una Società Cessionaria che era subentrata nel credito, sostenendo che non avesse provato la cessione. La Corte d'Appello ha negato la `rimessione in termini`, ritenendo il disservizio non una causa assoluta e superabile. La Cassazione ha confermato, evidenziando che l'avvocato aveva tempo per metodi alternativi. Riguardo alla `legittimazione attiva`, la Cassazione ha dichiarato inammissibile la contestazione, poiché non era stata sollevata nei gradi precedenti. Il ricorso è stato rigettato.
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