Una società acquirente ha contestato il malfunzionamento di un macchinario industriale, avviando due distinte azioni legali: una per la riduzione del prezzo e una successiva per la risoluzione del contratto, basate su difetti diversi. I giudici di merito, dopo aver disposto la riunione di cause, hanno accolto la domanda di risoluzione utilizzando però i fatti posti a fondamento della prima azione. La Corte di Cassazione ha annullato la decisione, ribadendo che la riunione di cause non fonde i procedimenti, i quali restano autonomi. Il giudice non può quindi basare la sua decisione su fatti allegati in una causa diversa da quella che sta decidendo.
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