Un garante salda i debiti di alcune società verso una banca mediante transazione. L'accordo prevede la restituzione dei titoli cambiari per consentire al garante il regresso verso i debitori principali. La banca non restituisce mai i documenti e il garante richiede il risarcimento del danno. In primo grado, il giudice rigetta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla cessionaria del credito, ma nega il risarcimento ritenendolo incerto. Nel secondo grado, la società richiama la prescrizione senza un appello autonomo, ottenendo la dichiarazione di estinzione del credito. La Cassazione annulla la decisione. La Corte afferma che l'eccezione di prescrizione in appello, respinta formalmente in prime cure, esigeva un appello incidentale. La mera riproposizione ha reso definitivo il rigetto, impedendo ogni nuovo esame temporale.
Continua »