Due professionisti tecnici hanno contestato le richieste di pagamento avanzate dall'Ente Previdenziale per gli anni 2012 e 2013, eccependo l'intervenuta prescrizione contributi Gestione separata. La Corte d'Appello aveva ritenuto tempestive le lettere interruttive dell'ente, fissando l'avvio della prescrizione al 20 agosto di ciascun anno in virtu delle proroghe estive e del pagamento con maggiorazione. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato tale decisione, accogliendo il ricorso dei professionisti. La Suprema Corte ha stabilito che la prescrizione decorre esclusivamente dalla scadenza originaria di pagamento ovvero da quella differita senza oneri aggiuntivi dai decreti ministeriali, collocata ai primi giorni di luglio. Non rilevano le successive finestre per i versamenti tardivi con maggiorazione dello 0,40% ne la sospensione feriale agostana. I giudici di legittimita hanno quindi cassato la sentenza d'appello rinviando la causa per un nuovo esame.
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