Un proprietario ha contestato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che imponeva lavori sul suo immobile per ripristinare l'indipendenza statica tra due fabbricati. Il proprietario sosteneva che tali opere, sebbene necessarie per l'agibilità, non erano previste dal titolo esecutivo originario. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ribadito che i limiti dell'esecuzione forzata di un obbligo di fare sono strettamente definiti dal titolo esecutivo. Le opere aggiuntive, anche se utili all'esecutato, non possono essere imposte e restano a suo carico.
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