Un coltivatore citava in giudizio il nuovo proprietario di un terreno, acquistato tramite asta giudiziaria, per aver distrutto le sue piante di lillà. La Cassazione ha respinto il ricorso, chiarendo che per essere opponibile all'aggiudicatario, il contratto di affitto agrario deve avere data certa anteriore al pignoramento. In assenza di un titolo valido, il coltivatore non può vantare diritti né richiedere il risarcimento per le piante.
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