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Art. 2923 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 2923 Codice Civile

Locazione immobile pignorato: il canone vile e l’opponibilità
Un'Azienda Creditrice ha acquisito un immobile pignorato e ha intimato il rilascio all'Azienda Conduttrice e all'Azienda Subconduttrice. L'Azienda Conduttrice si è opposta, sostenendo la validità e l'**opponibilità locazione immobile pignorato**. L'Azienda Creditrice ha contestato l'opponibilità, anche per un presunto "canone vile". La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso incidentale e i primi due motivi del ricorso principale. Ha accolto il terzo motivo, stabilendo che per verificare se il canone sia "vile", il giudice può usare qualsiasi prova, inclusa la comparazione con un contratto di sublocazione successivo sullo stesso immobile, purché adeguatamente rapportato. La sentenza precedente è stata cassata con rinvio per una nuova valutazione.
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Opposizione all’esecuzione immobiliare: il contratto di locazione non basta
Un Lavoratore, coniuge separato dell'esecutata, ha proposto opposizione all'esecuzione immobiliare dopo che il suo immobile era stato pignorato e venduto. Egli contestava l'ordine di liberazione, sostenendo di essere l'unico proprietario e di avere un contratto di locazione. Il Tribunale ha respinto la sua richiesta, affermando che il contratto di locazione era inopponibile perché registrato dopo il pignoramento e che il Lavoratore non aveva la legittimazione per contestare la procedura. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso del Lavoratore, ribadendo che non poteva opporsi a un'esecuzione che non lo riguardava direttamente, specialmente dopo aver già perso un'opposizione di terzo per rivendicare la proprietà.
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Ordine di liberazione immobile pignorato: nullo senza i proprietari
Il caso riguarda l'opposizione di una locataria contro l'ordine di liberazione immobile pignorato, emesso dal giudice dell'esecuzione perché il canone di affitto era considerato vile (inferiore di oltre un terzo rispetto al valore di mercato). La Corte di Cassazione ha rilevato che i proprietari-debitori originari non erano stati coinvolti nel giudizio di opposizione promosso dall'inquilina. Trattandosi di un caso di litisconsorzio necessario, la Suprema Corte ha annullato la decisione precedente e ha rinviato la causa al Tribunale affinché il processo venga celebrato nuovamente con la partecipazione obbligatoria di tutte le parti, inclusi i debitori esecutati.
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