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Art. 2907 Codice Civile — Sezione Sesta Civile

Altri anni per Art. 2907 Codice Civile

Accertamento proprietà immobiliare: Cassazione rinvia per omessa pronuncia
L'Azienda Ricorrente ha agito per l'accertamento proprietà immobiliare esclusiva di due aree cortilive, contestando la nullità di successivi trasferimenti a L'Azienda Controricorrente, derivanti da un frazionamento illegittimo. La Corte d'Appello ha riconosciuto la proprietà esclusiva de L'Azienda Ricorrente ma ha rigettato la richiesta di chiudere alcune porte. L'Azienda Ricorrente ha presentato ricorso in Cassazione lamentando omessa pronuncia sulla nullità degli atti e un contrasto logico nelle motivazioni. La Corte di Cassazione ha rinviato il ricorso a nuovo ruolo per una trattazione in udienza pubblica, non ritenendo la questione di immediata evidenza decisoria.
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Nullità del contratto quadro e rigetto del risarcimento
Due investitori hanno citato un istituto di credito chiedendo il risarcimento dei danni o la restituzione delle somme versate per l'acquisto di obbligazioni estere ad alto rischio. I clienti hanno fatto valere la nullità del contratto quadro per difetto di forma scritta, oltre a lamentare la violazione degli obblighi informativi della banca. La Corte di Cassazione ha confermato le decisioni dei gradi precedenti. Il giudice, una volta accertata la nullità del contratto su domanda degli stessi investitori, non può esaminare le richieste alternative di risarcimento contrattuale. L'accertamento dell'invalidità dell'accordo assorbe infatti ogni ulteriore pretesa legata alla sua validità. Tuttavia, poiché il diritto alla restituzione del capitale era ormai prescritto per il decorso del tempo, i risparmiatori hanno perso definitivamente la causa e sono stati condannati al pagamento delle spese legali.
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Effetto espansivo della cassazione: ricalcolo totale delle spese
Una complessa vicenda di divisione ereditaria tra fratelli giunge in Cassazione per la regolamentazione delle spese di lite. Dopo una prima cassazione parziale, il Giudice di rinvio aveva ritenuto intangibile la precedente decisione sulle spese del giudizio di appello, considerandola coperta da giudicato. La Suprema Corte accoglie il ricorso dei coeredi, ribadendo il principio dell'effetto espansivo della cassazione (art. 336 c.p.c.). L'annullamento, anche parziale, di una sentenza travolge sempre la statuizione sulle spese processuali. Di conseguenza, il giudice di rinvio ha il dovere di ricalcolare ex novo le spese di tutte le fasi precedenti, inclusa quella di appello, basandosi sull'esito finale e globale della lite. La causa viene nuovamente rinviata alla Corte d'Appello per una corretta liquidazione.
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