Un acquirente cita in giudizio una società immobiliare e il suo amministratore per una presunta truffa nella compravendita. La società, tuttavia, era già stata cancellata dal registro imprese. I giudici di merito respingono la domanda contro l'amministratore, ritenendola legata a quella contro la società estinta. La Cassazione ribalta la decisione, affermando la sussistenza della responsabilità dell'amministratore della società estinta come persona fisica, autore dell'illecito. L'azione legale può quindi proseguire nei suoi confronti, a prescindere dall'estinzione della società.
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