La Suprema Corte ha affrontato il caso di un ente sovrano che ha proposto ricorso straordinario contro un'ordinanza del giudice dell'esecuzione. Tale provvedimento aveva dichiarato definita la procedura esecutiva a seguito della reviviscenza di una precedente assegnazione di crediti, omettendo però di fissare il termine per l'introduzione del giudizio di merito relativo all'**opposizione all'esecuzione**. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che l'ordinanza che chiude la fase sommaria senza fissare i termini per il merito non è un provvedimento definitivo. La parte interessata deve invece utilizzare il procedimento di integrazione o instaurare direttamente la causa di merito.
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