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Art. 2872 Codice Civile — Sezione Terza Civile

Altri anni per Art. 2872 Codice Civile

Omesso esame fatto decisivo: la Cassazione decide
Una società di gestione crediti avvia un'esecuzione immobiliare contro terzi acquirenti di alcuni appartamenti. Questi si oppongono, sostenendo l'insussistenza del credito. La Corte d'Appello accoglie la loro tesi, ritenendo incerto l'ammontare del debito a seguito del concordato fallimentare della società costruttrice originaria. La Corte di Cassazione, tuttavia, cassa la sentenza per omesso esame di un fatto decisivo. La Corte d'Appello, infatti, non aveva considerato le prove documentali (come le note conclusive) che specificavano la percentuale di soddisfacimento del credito nel concordato (1%) e l'importo esatto ammesso al passivo. La Cassazione ribadisce che il giudice di merito deve esaminare tutti gli elementi fattuali decisivi emersi in giudizio prima di poter dichiarare l'incertezza del credito.
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Riduzione ipoteca: quando il ricorso è inammissibile
Un debitore contesta l'eccessività di due ipoteche iscritte da un creditore. Sebbene i tribunali di merito concedano la riduzione ipoteca, negano il risarcimento del danno per mancanza di prova del pregiudizio. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il successivo ricorso del debitore, evidenziando la genericità dei motivi, l'assenza di prova del danno e la corretta applicazione delle norme processuali in materia di solidarietà e spese di giustizia.
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