La Corte di Cassazione ha stabilito che l'annullamento parziale di una cartella di pagamento non determina automaticamente la nullità integrale della successiva iscrizione ipotecaria. Se il debito tributario viene ridotto, il giudice non deve annullare l'intero preavviso di ipoteca, ma deve rideterminare la somma dovuta riconducendo la misura cautelare al credito effettivamente esistente. La decisione sottolinea che la cognizione del giudice tributario si estende al merito del rapporto, imponendo una ricalibrazione dell'atto anziché la sua totale eliminazione.
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