La Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di iscrizione ipotecaria mista, basata sia su debiti tributari che su crediti di altra natura (come multe stradali), la giurisdizione è divisa: il giudice tributario è competente solo per la parte fiscale, mentre il giudice ordinario lo è per la restante. L'ipoteca non è interamente nulla, ma deve essere ridotta escludendo i crediti per i quali il giudice tributario non ha giurisdizione. La Corte ha cassato la precedente sentenza che aveva annullato l'intera ipoteca, rinviando la causa al giudice di secondo grado per una nuova valutazione.
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