La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da una società e dai suoi garanti. Il cuore della controversia riguarda la fideiussione bancaria e l'applicazione dell'art. 1956 c.c. I ricorrenti lamentavano che la banca avesse continuato a erogare credito nonostante il peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale. Tuttavia, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i motivi di ricorso per difetto di autosufficienza, non avendo i ricorrenti trascritto adeguatamente gli atti del giudizio di merito. Inoltre, è stato ribadito che l'onere di provare il peggioramento finanziario e la consapevolezza della banca spetta interamente al fideiussore.
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