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Art. 286-bis Codice di Procedura Penale — Anno 2026

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Salute e carcere: vince la detenzione domiciliare per motivi di salute
Il Tribunale di Sorveglianza respingeva la richiesta di detenzione domiciliare per motivi di salute avanzata da un condannato presso una Comunità Terapeutica Assistita. I giudici territoriali motivavano il diniego esclusivamente sulla base della pericolosità sociale del soggetto, ignorando le perizie mediche depositate dalla difesa che attestavano gravi patologie incompatibili con il regime carcerario. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'interessato e ha annullato il provvedimento con rinvio. I giudici di legittimità hanno ribadito che il magistrato di sorveglianza deve sempre svolgere un rigoroso giudizio di bilanciamento tra le esigenze di sicurezza pubblica e la tutela del diritto fondamentale alla salute, disponendo perizie d'ufficio in presenza di quadri clinici critici.
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Differimento della pena: salute grave e rigetto illegittimo
Il Tribunale di Sorveglianza ha rigettato la richiesta di differimento della pena e detenzione domiciliare presentata da un detenuto affetto da gravi patologie cardiovascolari. I giudici territoriali hanno motivato il diniego affermando genericamente la presenza di ospedali cittadini idonei. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del condannato, annullando l'ordinanza impugnata. I giudici di legittimità hanno chiarito che il magistrato di sorveglianza non può ignorare le perizie difensive e gli esami clinici prodotti. Di fronte a prove di incompatibilità carceraria, il tribunale deve svolgere un esame concreto della struttura o nominare un perito d'ufficio per verificare l'effettiva possibilità di cura e il rispetto della dignità umana.
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Differimento della pena per motivi di salute negato senza cure
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un detenuto affetto da patologie psichiche che chiedeva il differimento della pena per motivi di salute o la detenzione domiciliare. Il Tribunale di Sorveglianza aveva negato la richiesta poiché le condizioni del detenuto erano gestibili in carcere. La Cassazione ha confermato la decisione, evidenziando che il detenuto aveva intrapreso uno sciopero della terapia rifiutando le cure. I giudici hanno ribadito che l'accettazione dei trattamenti sanitari proposti è una condizione indispensabile per ottenere misure alternative o il rinvio della pena. Di conseguenza, chi rifiuta volontariamente le cure non può invocare l'incompatibilità con il regime carcerario.
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