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Art. 2858 Codice Civile — Sezione Seconda Civile

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Opponibilità della simulazione: tutele e limiti per i creditori
I primi acquirenti compravano un appartamento con scrittura privata non trascritta nei registri. Successivamente i venditori alienavano fittiziamente lo stesso bene al figlio tramite rogito notarile regolarmente trascritto. Su tale immobile una banca iscriveva ipoteca e un creditore eseguiva due pignoramenti. Soltanto in seguito gli originari acquirenti trascrivevano la domanda giudiziale per far dichiarare la vendita simulata. La Corte di Cassazione ha confermato che l'opponibilità della simulazione non pregiudica i creditori del titolare apparente che abbiano iscritto ipoteca o trascritto il pignoramento in buona fede prima della domanda giudiziale. I diritti dei creditori prevalgono sull'acquisto anteriore mai trascritto.
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