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Art. 283 Codice di Procedura Penale — Anno 2022

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Altri anni per Art. 283 Codice di Procedura Penale

Revoca della misura cautelare: ricorso e carenza di interesse
Un indagato impugna il rigetto della richiesta di revoca del divieto di dimora. Nelle more del giudizio di impugnazione, un altro tribunale accoglie una nuova istanza e dispone la revoca della misura cautelare. Il ricorrente mantiene il ricorso in Cassazione per contestare la precedente condanna alle spese processuali. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il divieto di dimora è una misura coercitiva non detentiva e non dà diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione. Di conseguenza, il venir meno del vincolo elimina l'utilità pratica del ricorso. Tuttavia, la Corte non condanna l'imputato alle spese o a sanzioni pecuniarie, poiché l'inammissibilità deriva da un evento sopravvenuto estraneo alla colpa della parte.
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Divieto di dimora per il Sindaco: la legge prevale sul voto
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un Sindaco sottoposto alla misura del divieto di dimora nel territorio comunale. L'amministratore era accusato di abuso d'ufficio per aver assunto un collaboratore già condannato per lo stesso reato, violando le norme anticorruzione. La difesa sosteneva l'illegittimità del divieto di dimora poiché produceva effetti simili alla sospensione dall'ufficio elettivo, vietata come misura interdittiva. La Suprema Corte ha chiarito che le misure coercitive personali, come il divieto di dimora, possono essere legittimamente applicate anche a chi ricopre cariche elettive. Escludere tali soggetti violerebbe il principio costituzionale di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Di conseguenza, il Sindaco rimane soggetto alla misura cautelare e deve pagare le spese processuali.
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Violazione dei sigilli e stop al divieto di dimora
Gli Indagati hanno proposto ricorso contro la misura del divieto di dimora nel territorio comunale. Essi sostenevano che l'immobile fosse ormai completato e che il tempo trascorso avesse eliminato il pericolo di commettere nuovi illeciti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che la violazione dei sigilli reiterata nel tempo dimostra un forte disprezzo verso i provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Il semplice rispetto temporaneo della misura non basta ad annullare il rischio di recidiva, specialmente quando la condotta passata ha evidenziato la costante volontà di proseguire i lavori abusivi. Di conseguenza, il divieto di dimora resta attivo per prevenire ulteriori reati.
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Divieto di dimora per il finto carabiniere già in cella
La Corte di Cassazione ha confermato l'applicazione della misura del divieto di dimora nel Comune di Roma nei confronti di un indagato per furto pluriaggravato e truffa. L'uomo, che si spacciava per carabiniere per derubare i cittadini, aveva contestato la misura poiché già detenuto in carcere per un'altra condanna. La Suprema Corte ha chiarito che lo stato di detenzione non impedisce l'emissione di una nuova misura cautelare, la cui esecuzione viene semplicemente sospesa. Il divieto di dimora è stato ritenuto pienamente giustificato dall'elevato pericolo di recidiva, desunto dai numerosi precedenti penali e dalla condotta seriale dell'indagato concentrata nel territorio romano.
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Riesame della misura cautelare: no al video se gli indizi bastano
Il Tribunale del Riesame ha confermato la misura cautelare dell'obbligo di dimora nei confronti di un soggetto accusato di furto aggravato. L'indagato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata trasmissione e visione diretta del video del furto da parte dei giudici, contestando l'identificazione effettuata dalla polizia. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, stabilendo che il riesame della misura cautelare non richiede la trasmissione di tutto il fascicolo, ma solo degli atti selezionati dal Pubblico Ministero. Inoltre, la presenza di altri indizi gravi e convergenti, come il ritrovamento della refurtiva, attrezzi da scasso, denaro contante e abbigliamento identico, rende superflua la visione diretta del filmato, confermando la solidità del quadro indiziario complessivo.
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Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria: no al carcere
Un indagato era sottoposto a due misure cautelari incompatibili: il divieto di dimora in Veneto e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a Treviso. All'atto della scarcerazione, la polizia penitenziaria aveva autonomamente modificato il luogo di firma indicando Bologna. Il giudice di merito aveva poi ordinato la custodia in carcere per la mancata presentazione a Bologna. La Cassazione ha accolto il ricorso dell'indagato, stabilendo che solo il giudice, e non la polizia, puo modificare le modalita di esecuzione di una misura. Essendo le due misure originarie incompatibili, quella meno grave deve ritenersi sospesa. Di conseguenza, la Corte ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare e disposto l'immediata liberazione dell'indagato.
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Gravi indizi di colpevolezza: incensurata ma bandita dal comune
Una donna, accusata di far parte di un'associazione per delinquere finalizzata all'appropriazione indebita ai danni di una farmacia, ha impugnato la misura cautelare del divieto di dimora. La difesa contestava la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, sottolineando l'incensuratezza dell'indagata. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che il controllo di legittimità non può tradursi in un nuovo esame dei fatti se la motivazione del giudice di merito è logica e coerente. Inoltre, l'incensuratezza non esclude la pericolosità sociale se emerge una condotta illecita sistematica e prolungata nel tempo, assunta come vero e proprio stile di vita per ottenere profitti.
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