L'Acquirente di un immobile chiede il risarcimento per la presenza di vizi occulti, lamentando il crollo di una trave del tetto nascosta da un controsoffitto. La Corte d'Appello rigetta la domanda poiché la necessità di sostituire le travi usurate emergeva chiaramente da una relazione tecnica allegata al contratto, rendendo il difetto conoscibile con l'ordinaria diligenza. Tuttavia, la Corte d'Appello condanna erroneamente l'Acquirente a rimborsare ai Venditori la sanzione pecuniaria da questi pagata per un'istanza di inibitoria infondata. La Cassazione accoglie parzialmente il ricorso: conferma l'inesistenza di vizi occulti risarcibili, ma cancella la condanna al rimborso della sanzione. La sanzione ex art. 283 c.p.c. ha infatti natura punitiva pubblica e va alla Cassa delle ammende, senza poter essere posta a carico della controparte.
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