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Art. 283 Codice di Procedura Civile — Sezione Prima Civile

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Titolarità del credito: onere della prova in giudizio
La Corte di Cassazione conferma la nullità di un atto di precetto perché l'istituto di credito originario non ha fornito prova della titolarità del credito al momento dell'avvio dell'azione esecutiva. La Corte ha stabilito che la contestazione sulla titolarità è una mera difesa, rilevabile d'ufficio, e che l'onere della prova grava sempre su chi agisce in giudizio. Di conseguenza, il ricorso della società cessionaria del credito è stato respinto.
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Notifica atto appello: l’interpretazione del giudice
La Corte di Cassazione ha stabilito che l'interpretazione di un atto di appello spetta al giudice di merito. Se un appellante contesta una notifica atto appello in modo apparentemente specifico ma chiede la nullità dell'intero giudizio, il giudice può legittimamente estendere la valutazione della nullità a tutti i procedimenti riuniti. Nel caso di specie, due cittadini avevano vinto in primo grado contro un ente pubblico, ma la Corte d'Appello aveva annullato tutto per un difetto di notifica. La Cassazione ha confermato, respingendo il ricorso dei cittadini e chiarendo che la critica all'interpretazione del giudice non costituisce un motivo valido per il ricorso se non si traducono in vizi procedurali specifici.
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