Una società creditrice avviava il pignoramento di un veicolo aziendale della società debitrice. Quest'ultima proponeva opposizione chiedendo la sospensione dell'esecuzione, sostenendo che la creditrice avrebbe dovuto rinunciare alla procedura poiché era già stata versata una cauzione e che la successiva trascrizione del pignoramento fosse illegittima. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della debitrice, confermando che la sospensione dell'esecuzione non obbliga il creditore a rinunciare agli atti esecutivi già compiuti. Inoltre, la Corte ha stabilito che la trascrizione del pignoramento, anche se successiva alla sospensione dell'esecuzione, è pienamente legittima in quanto atto conservativo necessario a tutelare il credito e a rendere il vincolo opponibile ai terzi.
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