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Art. 281-undecies Codice di Procedura Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 281-undecies Codice di Procedura Civile

Danni di guerra: la competenza territoriale è del luogo del fatto
La Corte di Cassazione affronta un caso di risarcimento danni per un eccidio di civili del 1943, citando in giudizio la Germania. La questione centrale riguarda la competenza territoriale: il tribunale del luogo del massacro (Isernia) o quello del 'foro erariale' (Campobasso), sostenuto dal Ministero italiano intervenuto nel processo. La Corte stabilisce che, essendo la causa diretta esclusivamente contro lo Stato tedesco, il criterio applicabile è il 'forum commissi delicti', ovvero il luogo dell'evento. L'intervento dello Stato italiano non è sufficiente a spostare la competenza. Di conseguenza, il tribunale competente è quello di Isernia. Gli eredi delle vittime vincono la disputa sulla competenza.
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Opposizione liquidazione compensi: guida e giurisdizione
La Corte di Cassazione ha annullato un'ordinanza di inammissibilità emessa da un giudice penale riguardo un'opposizione a liquidazione compensi. Il caso verteva su un ricorso di un avvocato per gratuito patrocinio, correttamente depositato in cancelleria civile ma erroneamente trasmesso a un giudice penale. La Suprema Corte ha ribadito che la competenza per l'opposizione al quantum liquidato spetta al giudice civile, distinguendola nettamente dalle controversie sull'ammissione al patrocinio, che restano in ambito penale. L'errore procedurale ha portato all'annullamento senza rinvio, con trasmissione degli atti al presidente del tribunale competente.
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Giurisdizione giudice ordinario per rimborso terzo
Una società holding ha pagato un debito fiscale per conto di un'altra società, successivamente estinta. Dopo che l'amministrazione finanziaria ha annullato il debito tramite sgravio, la holding ha chiesto la restituzione della somma versata. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito la giurisdizione del giudice ordinario, e non di quello tributario, poiché la controversia non riguarda l'esistenza del tributo (ormai cancellato), ma il diritto civilistico di un terzo, estraneo al rapporto fiscale, a ottenere la restituzione di un pagamento non dovuto.
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