Un fornitore cita in giudizio un'azienda per inadempimento contrattuale. L'azienda eccepisce la presenza di una clausola compromissoria. La Corte di Cassazione, analizzando il contratto, qualifica l'arbitrato come 'arbitrato irrituale', poiché la decisione degli arbitri era intesa come un accordo diretto tra le parti. Di conseguenza, dichiara inammissibile l'istanza di regolamento di competenza proposta dal fornitore, confermando che tale rimedio è previsto solo per l'arbitrato rituale.
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