La Corte di Cassazione stabilisce la competenza territoriale per le cause contro un fondo pensione complementare. In un caso riguardante una pensione di reversibilità, una vedova aveva citato il fondo presso il tribunale della sua residenza. La Suprema Corte ha accolto il ricorso del fondo, affermando che, trattandosi di previdenza complementare e non obbligatoria, la competenza territoriale del fondo pensione si radica presso la sede legale del fondo stesso (foro del convenuto) e non presso la residenza dell'attore.
Continua »