Un'impresa ha citato in giudizio la capogruppo di un'Associazione Temporanea di Imprese davanti al Tribunale di Perugia per la spartizione dei proventi di un appalto pubblico. La società convenuta ha eccepito l'incompetenza del giudice, richiamando un accordo precedente che stabiliva il foro esclusivo di Bologna. Il Tribunale di Perugia si è dichiarato incompetente. La Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso dell'impresa. I giudici hanno stabilito che l'accordo originario sul foro esclusivo rimane valido e si collega strettamente all'atto costitutivo dell'associazione di imprese, vincolando le parti a litigare solo davanti al Tribunale di Bologna.
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