La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un creditore il cui intervento in giudizio, in una procedura di opposizione all'esecuzione, era stato precedentemente giudicato inammissibile. La Corte chiarisce che se la declaratoria di inammissibilità non viene specificamente e adeguatamente contestata in appello, essa diventa definitiva, precludendo l'esame nel merito delle domande proposte. Le argomentazioni aggiuntive della corte d'appello sul merito sono irrilevanti ai fini della decisione.
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