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Art. 278 Codice di Procedura Penale — Anno 2022

Altri anni per Art. 278 Codice di Procedura Penale

Custodia cautelare: aggravante mafiosa non sospende l’efficacia
Un imputato era sottoposto a custodia cautelare in carcere per gravi reati. La difesa ha sostenuto che i termini massimi della custodia cautelare fossero scaduti, poiché il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) aveva inizialmente escluso l'aggravante mafiosa. Successivamente, il Tribunale del riesame, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, ha riconosciuto tale aggravante. La Corte di Cassazione ha stabilito che il riconoscimento dell'aggravante mafiosa non ha comportato un "aggravamento" della misura cautelare già in atto (custodia in carcere), ma solo una diversa qualificazione giuridica del fatto. Pertanto, la regola che sospende l'efficacia dei provvedimenti che aggravano la misura cautelare non si applica. Il ricorso dell'imputato è stato rigettato, confermando la legittimità della custodia cautelare.
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Custodia Cautelare: Sei Anni per Mafia, non Quattro. La Cassazione Chiarisce.
Un individuo ha contestato la durata massima della sua custodia cautelare per partecipazione a un'associazione di stampo mafioso. Il Tribunale aveva confermato un termine di sei anni, considerando le aggravanti. Il ricorrente sosteneva un termine di quattro anni, basandosi su un precedente annullamento con rinvio e sulla pena effettivamente inflitta. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che i termini di custodia cautelare si calcolano sulla pena edittale massima, non su quella inflitta. Anche con la normativa precedente, il reato, con le aggravanti ad effetto speciale, prevedeva una pena massima superiore a vent'anni, giustificando i sei anni di custodia cautelare.
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Termini di custodia cautelare: no a sconti nel delitto tentato
L'Imputato, accusato di tentato furto in abitazione aggravato, ha impugnato l'ordinanza del Tribunale che rigettava la richiesta di scarcerazione per decorrenza dei termini di fase. La difesa sosteneva che, per calcolare i termini di custodia cautelare nel delitto tentato, si dovesse applicare la riduzione massima della pena (due terzi) in base al principio del favor rei, riducendo così la pena edittale sotto la soglia dei sei anni. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che, per individuare i termini di custodia cautelare nel delitto tentato, occorre calcolare la pena massima del reato consumato e applicare la riduzione minima di un terzo prevista per il tentativo. Nel caso specifico, la pena massima calcolata è di sei anni e oro mesi, escludendo la scadenza dei termini.
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Custodia cautelare: scarcerazione immediata senza calcolo recidiva
L'Imputato, accusato di tentato omicidio, ha chiesto la scarcerazione per la scadenza dei termini della custodia cautelare. Il Tribunale ha respinto la richiesta calcolando nel termine massimo sia l'aumento per la recidiva sia la sospensione dei termini per l'emergenza Covid-19. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Imputato. I giudici hanno chiarito che la recidiva non deve essere conteggiata per stabilire la durata massima della misura cautelare. Inoltre, la sospensione straordinaria per la pandemia non si applica in automatico, ma solo se nel periodo di blocco vi erano effettivi atti da compiere. Di conseguenza, i termini erano gia scaduti. La Cassazione ha annullato l'ordinanza senza rinvio, ordinando l'immediata liberazione dell'Imputato.
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