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Art. 2778 Codice Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 2778 Codice Civile

Apertura della liquidazione giudiziale tra rinvio e insolvenza
Una società debitrice omette il deposito del piano di concordato preventivo nei termini fissati dal tribunale. La banca creditrice chiede un rinvio di sessanta giorni per valutare un possibile accordo transattivo. Nonostante la richiesta di rinvio, il tribunale dispone l'apertura della liquidazione giudiziale, accertando un pesante debito tributario e previdenziale non sanabile. La società impugna la decisione sostenendo che la tolleranza della banca equivaleva a una rinuncia all'istanza e che il giudice avrebbe agito d'ufficio. La Corte di Cassazione respinge il ricorso dell'azienda. I giudici confermano che la semplice richiesta di rinvio avanzata dal creditore non costituisce desistenza. L'inadempimento degli obblighi procedurali e lo stato di insolvenza irreversibile legittimano l'immediata apertura della liquidazione giudiziale, garantendo la celerità del procedimento concorsuale.
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Omesso versamento IVA: crisi non scusa il reato
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imprenditore condannato per l'omesso versamento IVA di oltre 1,2 milioni di euro. La sentenza stabilisce che una crisi di liquidità, anche se protratta nel tempo, non costituisce una scusante né integra la forza maggiore, poiché rientra nel normale rischio d'impresa. La scelta di pagare gli stipendi anziché i tributi non esclude il dolo richiesto per il reato.
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