Una società debitrice omette il deposito del piano di concordato preventivo nei termini fissati dal tribunale. La banca creditrice chiede un rinvio di sessanta giorni per valutare un possibile accordo transattivo. Nonostante la richiesta di rinvio, il tribunale dispone l'apertura della liquidazione giudiziale, accertando un pesante debito tributario e previdenziale non sanabile. La società impugna la decisione sostenendo che la tolleranza della banca equivaleva a una rinuncia all'istanza e che il giudice avrebbe agito d'ufficio. La Corte di Cassazione respinge il ricorso dell'azienda. I giudici confermano che la semplice richiesta di rinvio avanzata dal creditore non costituisce desistenza. L'inadempimento degli obblighi procedurali e lo stato di insolvenza irreversibile legittimano l'immediata apertura della liquidazione giudiziale, garantendo la celerità del procedimento concorsuale.
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