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Art. 2777 Codice Civile — Sezione Terza Civile

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Spese legali divisione: chi paga in esecuzione?
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 24550/2024, ha stabilito un principio cruciale in materia di spese legali divisione endoesecutiva. Quando un creditore pignora la quota di un immobile e si avvia un giudizio per dividerlo, il debitore esecutato è tenuto a rimborsare le spese legali del creditore. La Corte ha chiarito che, anche se il debitore non si oppone alla divisione, la sua inadempienza originaria è la causa che ha reso necessario l'intero procedimento. Pertanto, in base al principio di causalità, il debitore è considerato la parte soccombente nei confronti del creditore e deve farsi carico dei relativi costi.
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Oneri condominiali pignoramento: no prededuzione
Un condominio ha richiesto che i suoi crediti per oneri condominiali, maturati dopo il pignoramento di un'unità immobiliare, fossero pagati in prededuzione, ovvero prima del credito ipotecario di una banca. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta, chiarendo che l'istituto della prededuzione è applicabile solo alle procedure concorsuali (come il fallimento) e non alle esecuzioni forzate individuali. In quest'ultimo caso, gli oneri condominiali pignoramento possono essere considerati spese di giustizia con privilegio solo se indispensabili per la conservazione materiale del bene, a vantaggio di tutti i creditori.
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